“Essere giovane e non essere rivoluzionario è una contraddizione perfino biologica”. Salvador Allende
Tra 5 giorni doppiette scatenate contro Bambi, la mamma di Bambi e il Papà
Respinto dal Tar di Avezzano il ricorso degli ambientalisti sul calendario venatorio che prevede la caccia di 469 cervi. Nell’articolo la sentenza completa
Brutte, anzi, bruttissime notizie per gli ambientalisti e, secondo la nostra opinione, per l’Abruzzo in generale. Il TAR ha respinto il ricorso sulla Deliberazione della Giunta Regionale n. 509 dell’8 agosto 2024 meglio nota come il dispositivo per dare la caccia ai cervi. Tra cinque giorni e fino al 15 marzo, purtroppo, si potranno ammazzare 469 esemplari come previsto dal calendario venatorio, approvato dalla nostra Regione, nei “2 Comprensori regionali ricompresi nei territori degli ATC Avezzano, Sulmona, Subequano, L'Aquila e Barisciano e al di fuori delle aree protette e delle aree ad esse contigue".
Di seguito la sentenza:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
ha pronunciato la presente
(Sezione Prima) ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2024, proposto da
Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature E.T.S., Lav Lega Antivivisezione E.T.S., Lndc Animal Protection, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Paolo Febbo e Michele Pezone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Valeri e Mario Battaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ispra Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Ambito Territoriale di Caccia 1 Avezzano, Ambito Territoriale di Caccia 1 Sulmona, Ambito Territoriale di Caccia 2 Avezzano, Ambito Territoriale di Caccia 2 Barisciano, Ambito Territoriale di Caccia 2 L'Aquila, Ambito Territoriale di Caccia 2 Subequano, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Leal Odv Lega Antivivisezionista, Oipa Italia Odv, Leidaa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Rosaria Loprete e Claudia Paola Angela Taccani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
previa sospensiva dell’efficacia giuridica
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 509 dell’8 agosto 2024, ad oggetto “Approvazione del calendario venatorio regionale Stagione 2024-2025 per l’esercizio del prelievo in forma selettiva del Cervo e del relativo piano di
abbattimento distinto per sesso e classi di età” e dei relativi allegati, compreso il parere ISPRA prot. 39554 del 15.07.2024, nonché del riscontro fornito dalla stessa in data 12.09.2024 alla istanza di autotutela della ricorrente Associazione Wwf ;
- di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Ispra Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame non appare suscettibile di accoglimento in quanto:
- Il cervo rientra tra le specie cacciabili secondo quanto previsto dalla Legge n. 157/92, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e nella “Lista Rossa dei vertebrati Italiani” viene classificato come LC, a minor preoccupazione, quindi la specie non presenta problemi di tipo conservazionistico. Il cervo, pertanto, al di fuori delle aree protette – come nel caso oggetto di giudizio - potrebbe essere inserito nel calendario venatorio regionale a prescindere da un obiettivo generale di limitazione dei danni causati dalla specie;
- La DGR 509/2024, impugnata dai ricorrenti, è adottata in attuazione della pianificazione contenuta nel PFVR, sottoposta favorevolmente a V.A.S. e V.Inc.A.; - I risultati del monitoraggio ambientale richiamato dai ricorrenti e previsto nella dichiarazione di sintesi, sono strumento utile a supporto della Regione Abruzzo per valutare gli effetti dell’attuazione delle singole azioni/obiettivi previsti dal PFVR, (tra le quali anche il prelievo venatorio dei cervi) e non presupposto della loro attuazione la cui fattibilità ambientale è già stata validata nel procedimento di valutazione ambientale. Si legge, infatti, nella dichiarazione di sintesi alla VAS che “Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive”.
- La considerazione dei danni alle colture è stata oggetto di specifica valutazione nel Piano faunistico venatorio regionale, mentre il parere espresso dall’ISPRA sul “Piano di gestione dei Cervidi in Abruzzo” è stato reso indipendentemente dai dati relativi ai danni causati dalla specie ed ha valutato, positivamente, se il prelievo di suddetta specie risulti sostenibile per la popolazione target, se abbia effetti indiretti su altre specie e se i metodi utilizzati per il prelievo possano avere un impatto negativo sulla biocenosi;
- In ogni caso, si rileva che il prelievo approvato con la DGR 509/2024 in attuazione del PFVR è relativo alla caccia di selezione e non al controllo delle specie ai sensi dell’art. 19 della Legge157/92 che deve essere motivato da specifici e reiterati conflitti con attività antropiche o da interazione negative con altre specie; - Quanto ai dati rilevati, dopo aver riconosciuto la mancata uniformità delle rilevazioni più risalenti nel tempo, la proposta di gestione dà atto del miglioramento e della standardizzazione della raccolta delle informazioni rispetto agli anni precedenti che ha consentito - seppur non in termini di certezza assoluta che non trova spazio al di fuori delle scienze esatte - di ottenere una rappresentazione realistica attuale della consistenza e della distribuzione del cervo nella Regione Abruzzo;
- Inoltre, non essendo stato monitorato l’intero territorio regionale, il numero ottenuto è certamente una sottostima del numero di cervi attualmente presente. Nonostante la sottostima, i dati della densità sono, comunque, superiori al valore soglia indicato dall’ISPRA (2 capi /Km2) ed il tasso di prelievo applicato è in linea con gli indicatori ed è pari al 10% del totale degli individui;
- Il calendario venatorio stabilito con la delibera impugnata prevede l’abbattimento degli individui di classe 0 e delle femmine solo a partire da gennaio, quando gli esemplari più giovani avranno un’età tale da essere indipendenti dalla madre. Ritenuto, pertanto, l’insussistenza del fumus di fondatezza.
Ritenuto, infine, che nell’ambito del bilanciamento degli interessi in conflitto, a fronte di un rischio per la specie che è solo allegato e non dimostrato, il collegio ritiene di poter dare preminenza a quello della sicurezza stradale che include anche la tutela dell’incolumità fisica degli individui.
Ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) respinge la
domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Mario Gabriele Perpetuini, Presidente FF, Estensore Maria Colagrande, Consigliere
Rosanna Perilli, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE Mario Gabriele Perpetuini
IL SEGRETARIO