“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Par condicio: scagionato l’Ente, sanzione circoscritta a singoli post social
La vicenda nasce dall’esposto presentato dall’avv. Di Corcia, candidato alle amministrative di Pescara per il Movimento 5 Stelle. Per AGCOM si è trattato di una narrazione enfatica
L’AGCOM ha riconosciuto che nessun canale istituzionale ufficiale del Comune di Pescara – sito web e profili social dell’Ente – è stato utilizzato per veicolare messaggi elettorali, certificando l’assenza di oneri a carico delle finanze comunali, del personale o di attrezzature pubbliche. La natura “parziale” del provvedimento ha comportato la decadenza o l’archiviazione della stragrande maggioranza delle segnalazioni avanzate dall'avvocato Luigi Di Corcia, candidato alle elezioni comunali con il Movimento 5 Stelle ed autore dell'esposto. I contenuti di forte spessore politico ed elettorale sono stati ritenuti legittimo esercizio del diritto di espressione, propaganda e rendicontazione politica sui canali privati del candidato sindaco Carlo Masci. Resta fermo che tutti i lavori menzionati – asfalti, scogliere, parchi, verde – non sono stati realizzati ad arte per le elezioni, ma derivano da una regolare e pregressa programmazione con i relativi appalti dell’amministrazione comunale, tutti antecedenti all’avvio del periodo elettorale (15 gennaio 2026).
Le censure mosse dall’AGCOM (che ha imposto al comune di Pescara di pubblicare il provvedimento) mantengono un carattere circoscritto e non intaccano minimamente l’onorabilità dell’Ente o la regolarità delle elezioni. Esse si limitano a contestare un’eccessiva enfasi comunicativa del candidato sindaco o la mancanza di una spersonalizzazione formale all’interno di specifici post e reel pubblicati sui canali social privati (Facebook e Instagram) del Sindaco, in cui la narrazione delle opere pubbliche cittadine è stata ritenuta troppo stringente rispetto al divieto previsto dall’art. 9 della Legge 28/2000.
Il provvedimento non ravvisa alcuna volontà di alterare fraudolentemente la par condicio, ma riconosce la complessa sovrapposizione fattuale e giuridica della figura del “Sindaco in carica” e del “Sindaco candidato”, derubricando la violazione a un mero profilo di interpretazione formale delle modalità di comunicazione sul web.
La delibera AGCOM scagiona integralmente il Comune di Pescara da qualsiasi uso improprio di risorse pubbliche e circoscrive la sanzione a episodici contenuti social personali di Carlo Masci. AGCOM ha indicato al Comune di Pescara di pubblicare sul sito istituzionale dell’ENTE la seguente notizia, che dovrà rimanere attiva da oggi e per 15 giorni: “L’Agcom con delibera n. 193/26/CONS rende nota l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione sul profilo facebook di ‘Carlo Masci Sindaco’ dei post del 9 febbraio 2026 (Video ‘Pescara Sud sempre più un gioiello’), 13-14 febbraio 2026 (Video ‘lavori Parco Nord’), 17 febbraio 2026 (Video ‘rifacimento strade - da nord a sud’), 19 febbraio 2026 (Video ‘ripascimento scogliere’), 20 febbraio 2026 (Video ‘asfaltature - proseguono senza sosta’), 21 febbraio 2026 (Video ‘Ponte della Libertà - zona ex Capacchietti’), 24 febbraio 2026 (Video ‘Stadio Adriatico - maxi schermo’) e 25 febbraio 2026 (Video ‘Ci vuole coraggio - Pineta Sud’)”.
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle elezioni amministrative parziali di Pescara, che hanno visto la riconferma di Carlo Masci a sindaco con una percentuale di voti superiore al 50%, evitando il ballottaggio.




