L’istituto del divorzio le norme vigenti in Italia e le modalità di attuazione

Che differenza c’è tra il divorzio congiunto e divorzio giudiziale? Nell’articolo tutto quello che c’è da sapere sull’istituto giuridico

L’istituto del divorzio le norme vigenti in Italia e le modalità di attuazione
Viviamo in una società in cui il concetto di famiglia è costantemente soggetto a rivoluzioni: la famiglia tradizionale è diventata, agli occhi di molte persone, una gabbia dalla quale il bisogno di liberarsi si fa sempre più urgente. D’altronde, l’Istat ha recentemente comunicato che nel 2021 il numero dei single ha superato per la prima volta quello delle coppie con figli, e per il 2045 si prevede che le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Che sia o meno un cambiamento accelerato dagli effetti della pandemia, sta di fatto che sono sempre meno i matrimoni che durano nel tempo. Il diritto italiano ha dovuto adeguarsi, e l’istituto del divorzio è stato interessato da diverse evoluzioni al fine di rafforzare le tutele spettanti alle parti coinvolte, sia dal punto di vista personale che da quello patrimoniale. Andiamo allora a vedere quale è la normativa vigente in Italia e le modalità previste per procedere allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

I presupposti per il divorzio

Con la Legge n. 55/2015 è stato stabilito che è possibile richiedere il divorzio se è trascorso un tempo minimo di sei mesi in caso di separazione consensuale, di dodici mesi in caso di separazione giudiziale. La separazione, infatti, è il primo presupposto del divorzio, in Italia è obbligatorio passare per la separazione prima di procedere allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Tipi di divorzio

Esistono due tipi di divorzio che divergono per caratteristiche e procedure previste: il divorzio congiunto e il divorzio giudiziale.

Il divorzio congiunto

Il divorzio congiunto è la pratica che consente a due coniugi separati di procedere di comune accordo a un ricorso al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile (oppure la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ossia formalizzato tramite rito religioso). Il divorzio congiunto, dunque, viene avviato consensualmente dai due coniugi, che hanno la possibilità di accordarsi su tutte le questioni legate alla vita coniugale quali il mantenimento, la casa coniugale, la gestione dei figli e così via.

Naturalmente, il divorzio congiunto presenta molte semplificazioni a livello formale e procedurale rispetto a quello giudiziale. È sufficiente che le due parti si servano del supporto di un avvocato matrimonialista, che si impegna a redigere un testo scritto contenente le condizioni relative alla gestione dei rapporti personali e patrimoniali. Il ricorso viene depositato in Tribunale, i due coniugi con i rispettivi avvocati si presentano all’udienza di comparizione per procedere alla sottoscrizione dell’accordo. Dopo l’udienza, il Tribunale emetterà la sentenza di divorzio, la quale viene inviata all’Ufficio dello stato civile perché venga trascritta nei registri pubblici. In questo caso, i tempi per l’espletamento della procedura variano dai 4 ai 6 mesi.

Ma si può anche optare per dei procedimenti ancora più semplici che non prevedono neanche la comparizione in tribunale. Ci riferiamo, nello specifico, ai seguenti accordi:

negoziazione assistita. In questo caso, sono gli avvocati delle due parti a occuparsi della redazione di un accordo scritto fra le parti e alla trasmissione dello stesso al P.M. presso il Tribunale del Comune di residenza. Generalmente, il P.M. autorizza il divorzio in poco tempo, a meno che non rilevi condizioni contrarie all’interesse dei figli minori.
dichiarazione in comune davanti al sindaco. Questa modalità non richiede nemmeno il supporto di un avvocato, tuttavia può essere scelta solo nel caso in cui non vi siano figli minori o maggiorenni affetti da handicap grave o economicamente non autosufficienti. Inoltre, è un tipo di accordo in cui non possono essere regolamentati i trasferimenti patrimoniali, che rappresentano una parte importante della gestione dei rapporti al termine di un matrimonio. Il sindaco riceve le dichiarazioni dei coniugi e li richiama davanti a sé per confermare l’accordo non prima di 30 giorni, tempo necessario per verificare l’accordo e le condizioni in esso contenute.

Il divorzio giudiziale

Qualora i due coniugi non riescano a trovare un accordo sulle condizioni del divorzio, si procede al divorzio giudiziale, che prevede procedure molto più lunghe che si concludono con la sentenza del tribunale. Viene richiesto da un solo coniuge che, con il sostegno del proprio avvocato, deposita il ricorso in tribunale. Semplificando, il processo si articola in due fasi distinte:

fase presidenziale, dal deposito del ricorso fino all’udienza presidenziale, nella quale si adottano i provvedimenti provvisori e urgenti;
fase istruttoria, chiamata così perché si svolge davanti al Giudice istruttore. A questo viene richiesta l’ammissione delle prove, che verranno esaminate fin quando il Tribunale non giungerà all’emissione della sentenza di divorzio. In questa fase si potrà chiedere al Giudice istruttore la modifica dei provvedimenti provvisori presidenziali, qualora vi siano fatti nuovi o le condizioni responsabili dei provvedimenti temporanei siano cambiate.