Spot sui Rom. Esposto di Sel

Licheri va in Procura: «Altro che comunicazione politica». Mandato ai legali per incitamento all'odio razziale

Spot sui Rom. Esposto di Sel

MANIFESTI SUI ROM, SEL VA IN PROCURA - «Dopo il gravissimo attacco razzista del Pdl in cui si sono stati messi sullo stesso piano i delinquenti e la comunità Rom di Pescara, portando nuovamente alla ribalta nazionale Pescara come città intollerante e dopo le pesanti affermazioni della Coordinatrice di Pescara del Pdl Federica Chiavaroli che sostanzialmente ha confermato il vergognoso contenuto dello stesso Sinistra Ecologia  e Libertà di Pescara ha dato mandato ai propri legali per presentare un esposto alla procura della repubblica per incitamento all’odio razziale», questo il comunicato spedito alla stampa e web da parte del coordinatore cittadino di Sel, Daniele Licheri, e del coordinatore provinciale, Roberto Di Lodovico. «Vogliamo dare un segnale forte alla città:  l’utilizzo del linguaggio con cui si fa comunicazione politica - hanno spiegato - non è neutro e chi fomenta lo scontro tra i cittadini ne deve rispondere politicamente, moralmente e la dove ne ricorrano gli estremi anche penalmente».

LA DENUNCIA E LA NOTA TECNICA - La LEGGE 13 ottobre 1975, n. 654 di ratifica ed esecuzione della convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale al suo ARTICOLO 4. così recita: Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorita' di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore, o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare: a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorita' o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonche' ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attivita' razzistiche, compreso il loro finanziamento. Il nostro Ordinamento, in ottemperanza a detta convenizone ha previsto numerose fattispecie pnitive finalizzate a reprimere le condotte dic ui sopra.

Il DECRETO-LEGGE  -  26/04/1993 , n. 122 convertito in legge con la 205 del 1993 tra le altre condotte reprime quelle che possano propalare e favorire tra il pubblico l'attecchimento di principi e valori antidemocratici ed incostituzionali poiché altamente discriminatori e frutto di politiche fondate sull'odio razziale. In particolare, la predetta normativa prevede che  è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Inoltre, la stessa normativa reprime l'esecrabile condotta di chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Prosegue la norma (art.4 legge cit.) stbilendo che se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni. A questa base normativa va poi aggiunto l'intero sistema delle aggravanti dell'odio razziale che afferiscono a figure deluttuose per così dire neutre quali la diffamazione e o l'ingiuria. Nello specifico, l'episodio cui ci riferiamo deve essere ben valutato nella sua antigiuridicità, al fine di individuare i principali ambiti di rimproverabilità penale che esso investe, ma pur in una fase meramente di studio e prodromica, possiamo senza dubbio ritenere che la propaganda politica in questione abbia attentato ai principi di coesione e di solidarietà che debbono porsi alla base di una civile convivenza e pertanto debba essere tutto ciò fortemente stigmatizzato con nettezza e senza tentennamenti, poiché di "notte dei cristalli" ce n'è bastata una sola.

Redazione Independent