Operaio licenziato perche chattava su facebook con l'amante 'virtuale' durante orario di lavoro

Era stato il datore di lavoro a creare un falso profilo di donna per accertare il comportamento scorretto del dipendente. La Corte di Cassazione gli ha anche dato ragione

Operaio licenziato perche chattava su facebook con l'amante 'virtuale' durante orario di lavoro

DATORE DI LAVORO INCASTRA DIPENDENTE COL TRUCCO DEL FALSO PROFILO FACEBOOK. Nulla di strano se a nascondersi dietro un falso profilo Facebook è il partner che vuole misurare la vostra fedeltà. Inquietante è che sia il datore di lavoro a ricorrere a questo stratagemma per controllare il vostro operato in azienda.

E’ quello che deve avere pensato il dipendente di una società metalmeccanica quando gli è stato comunicato il licenziamento per giusta causa, consistente nel fatto che, durante l’orario di lavoro, conversava su Facebook con un falso profilo di donna creato appositamente dall’azienda per adescarlo, trascurando così di attendere al macchinario cui era addetto.

Il caso ha dato vita ad una vicenda giudiziaria culminata con la discussa sentenza della Corte di Cassazione n. 10955 del 27 maggio 2015 che, nel giudicare legittimo il licenziamento, ha richiamato la tradizionale distinzione tra controlli difensivi diretti ad accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, come tali vietati dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, e controlli difensivi diretti a tutelare il patrimonio aziendale sotto il profilo della sicurezza degli impianti, ammessi se utilizzati per accertare eventuali comportamenti illeciti del lavoratore. La creazione di un falso profilo Facebook ha rappresentato, ad avviso della Corte, una mera modalità di accertamento dell’illecito commesso dal lavoratore non invasiva né induttiva all’infrazione.

Irriducibili cacciatori di avventure virtuali, siete avvisati: il datore di lavoro può legittimamente trasformarsi in una specie di agent provocatuer per adescarvi sui social durante l’orario di lavoro e procedere a licenziarvi, con buona pace della vostra privacy e del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto.                                                                                                                                              

Avv. Guido Di Cosmo