D'Alfonso vara le due leggi sulla Grande Pescara: ecco lo schema di sintesi

Presentazione in Regione Abruzzo del progetto di fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Servizi integrati entro il 2019

D'Alfonso vara le due leggi sulla Grande Pescara: ecco lo schema di sintesi
LA SINTESI DI QUEL CHE SARA' DELLA GRANDE PESCARA. Le due proposte contengono un articolato di norme così sintetizzate. Si discostano nel livello di gradualismo del processo di fusione, che nella prima proposta prevede come data di decorrenza il 1 gennaio 2019, mentre nella seconda, sulla base della relazione conclusiva di fattibilità dell’Osservatorio, il Consiglio regionale su proposta del Presidente della Regione può fissare entro il 31 luglio 2018 un nuovo termine, a condizione che i consigli comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore approvino l’Atto costitutivo dell’Unione dei comuni (vedi paragrafo 6. Gradualità del processo di fusione).
 
1. Istituzione del Comune di Nuova Pescara
 
Il Comune di Nuova Pescara è istituito con data di decorrenza dal 1 gennaio 2019. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge con delibera della Giunta regione, è costituito il Comitato per la fusione, composto dal Presidente della Regione e dai tre Sindaci dei comuni coinvolti, assistiti da funzionari delle rispettive amministrazioni e da esperti.
 
2. Programma generale per la fusione
 
Entro 60 giorni dalla sua costituzione, il Comitato per la fusione definisce il Programma generale per la fusione che disciplina termini e modalità del procedimento di fusione e, in particolare, la graduale creazione di forme di collaborazione, quali l'esercizio associato di funzioni o la gestione associata di servizi essenziali tra i comuni coinvolti.
Il Programma generale è approvato, nei successivi 30 giorni, dai Consigli comunali coinvolti.
 
3. Assemblea costitutiva
 
Il Programma generale prevede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la costituzione di un’apposita Assemblea congiunta per la fusione (Assemblea costitutiva) cui spetta coordinare e sviluppare il procedimento per la fusione in attuazione delle previsioni del Programma generale medesimo.
L’Assemblea, composta da tutti i membri dei Consigli dei tre Comuni coinvolti, può articolarsi in Commissioni competenti per materia e avvalersi di Comitati tecnici integrati da funzionari comunali ed esperti secondo le modalità definite dal “Programma generale”. In seno all’Assemblea costitutiva è in ogni caso costituita un’apposita commissione per la predisposizione del testo dello Statuto provvisorio del Comune di nuova istituzione.
 
4. Cooperazione ed esercizio associato di funzioni comunali
 
Al fine di agevolare e ottimizzare l’istituzione del Comune di “Nuova Pescara”, di favorire il processo di riorganizzazione dei servizi, delle funzioni e delle strutture dei tre Comuni preesistenti e di promuovere la stretta integrazione nelle attività socio-economiche e culturali per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi, il Programma generale per la fusione può prevedere forme sia di collaborazione istituzionalizzata sia di razionalizzazione e di esercizio associato di funzioni comunali, ivi inclusa la gestione dei servizi essenziali, con prioritario riferimento ai seguenti settori di intervento:
a) pianificazione territoriale e urbanistica;
b) grandi infrastrutture;
c) ciclo dei rifiuti;
d) ciclo idrico;
e) trasporto pubblico locale;
f) approvvigionamento energetico;
g) promozione turistica;
h) gestione delle reti;
i) logistica del commercio;
j) tutela ambientale;
k) servizi e politiche sociali;
l) servizi scolastici.
Il Programma generale per la fusione prevede specifiche misure in relazione: all’organizzazione del personale e degli uffici; alla creazione di una centrale unica di committenza e gestione dei contratti; alla standardizzazione e alla unificazione di reti e sistemi informatici; alla progressiva integrazione di servizi demografici, polizia locale, riscossione tributi, patrimonio; all’armonizzazione dei bilanci.
5. Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni
Al fine di analizzare e valutare periodicamente il concreto impatto del processo di fusione su cittadini, enti pubblici e imprese, nonché di monitorare gli effetti che ne scaturiscono sull’organizzazione, sulle funzioni amministrative e sui servizi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, l’Osservatorio del processo di fusione dei Comuni (Osservatorio) di cui fanno parte funzionari dei comuni coinvolti dal processo di fusione, funzionari regionali ed esperti in materie giuridiche o economiche nominati dal Presidente della Regione ed un delegato della Prefettura, previa intesa con la stessa. L’Osservatorio è integrato da funzionari della provincia di Pescara ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della L.R. n. 143 del 1997.
L’Osservatorio ha il compito di monitorare l’intero processo di fusione, con relazioni semestrali sul suo stato di avanzamento, e formula entro il 31 marzo 2018 una relazione conclusiva di fattibilità che trasmette al Presidente della Regione, al Consiglio regionale, ai Sindaci e ai Consigli comunali.
 
6. Gradualità del processo di fusione
 
(Norma presente nel primo testo, ma non nel secondo)
Sulla base della relazione conclusiva dell’Osservatorio e delle determinazioni dei Consigli comunali coinvolti, il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Regione, può deliberare, entro il 31 luglio 2018, la sospensione del processo di fusione, a condizione che i Consigli comunali di Pescara, Montesilvano e Spoltore abbiano approvato alla stessa data lo schema di Atto costitutivo di un’Unione fra i tre Comuni ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni nell’ottica di una progressiva integrazione della loro azione amministrativa in maniera comunque strumentale al completamento del processo di fusione.
Entro 60 giorni dall’eventuale delibera di sospensione di cui al comma 1 il Presidente della Regione propone al Consiglio regionale un disegno di legge recante il nuovo termine di decorrenza dell’istituzione e le relative modalità attuative.
 
7. Statuto
 
Entro un anno dalla sua costituzione, l’Adunanza congiunta, sulla base del testo elaborato dalla commissione competente costituita al suo interno, formula ai Consigli comunali coinvolti una proposta di Statuto provvisorio del Comune di “Nuova Pescara”, per l’eventuale approvazione ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
 
8. Partecipazione e decentramento dei servizi
 
Lo statuto del Comune di “Nuova Pescara”, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 10 della L.R. 143/1997, assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, anche mediante l’istituzione nei territori di dette comunità di municipi provvisti di organi elettivi.
 
9. Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti
 
Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. n. 143 del 1997.
 
Redazione Independent